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Concorso straordinario, in società di farmacisti come vanno prese le decisioni?

19 marzo 2015

Articolo tratto da farmaciavirtuale.it

Tre farmacisti sono associati per il concorso farmacie, hanno partecipato in due regioni diverse e probabilmente saranno vincitori in entrambe le regioni. Come vanno prese le decisioni? All’unanimità o a maggioranza. Come decidiamo quale regione scegliere?Se esce prima la graduatoria di una regione che gli altri due non vogliono, questi due possono rinunciare,aspettando l’altra, anche se io sono contrario e preferirei questa già’ uscita?

I Suoi interrogativi ribadiscono per l’ennesima volta – anche se a questo punto dovrebbe essere chiaro a tutti i co-vincitori – la necessità irrinunciabile che quanto prima costoro formalizzino un accordo diretto a disciplinare le varie vicende che si possono concretizzare all’esito dell’espletamento delle procedure concorsuali. L’accordo dovrebbe, in particolare, prevedere sin d’ora, quantomeno : a) l’elenco delle sedi che il referente è obbligato a trasmettere alla Regione in ordine di preferenza, rispondendo all’interpello; b) se e quali di questi sedi il referente è obbligato ad accettare in caso di assegnazione; c) il testo del futuro atto costitutivo/statuto della società da costituire tra i co-vincitori dopo l’assegnazione; d) disciplinare il comportamento del referente , per gli stessi aspetti precisati sub a), b) e c), nell’ipotesi in cui l’associazione risulti assegnataria di una sede anche nell’altro concorso, e sempreché non le vengano frapposti ostacoli alla duplice titolarità; e) quale sede prediligere, nel caso in cui l’associazione – risultando appunto assegnataria di due sedi in due diversi concorsi – sia invece costretta, per una ragione qualsivoglia, a sceglierne una e sacrificare l’altra. È nota tuttavia la nostra ferma posizione in ordine alla possibilità di vedersi assegnate ambedue le farmacie vinte a concorso in regioni diverse, in mera applicazione cioè del principio di cui all’art. 7 della L. 362/91 (come emendato dalla legge Bersani del 2006), secondo cui un farmacista può essere socio di … mille farmacie in Italia e direttore in una sola di esse, non condividendo l’arcinoto parere ministeriale circa l’asserita contitolarità della farmacia conseguita che, secondo la tesi del Min. Salute, farebbe capo congiuntamente e singolarmente a tutti i partecipanti/assegnatari in forma associata, rendendo così incompatibile l’assunzione di una seconda titolarità-contitolarità di altro esercizio, tenuto conto del divieto di cumulo (di due titolarità individuali) sancito nell’art. 112 del T.U.LL.SS.. Quell’ “accordo” tra co-vincitori, in definitiva, è fondamentale sotto tutti i profili, e soprattutto con riguardo al testo della costituenda società, che può infatti porre seri problemi tra gli interessati in caso di divergenze, che è dunque necessario definire in via preventiva. Si eviteranno così inutili, spiacevoli e costosi contenziosi.

Questo articolo sul concorso straordinario farmacie è stato redatto dallo Studio associato Bacigalupo – Lucidi e Sediva Srl 

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