Nell’attesa del rilascio del provvedimento di titolarità che verrà emesso in Toscana entro sei mesi dall’assegnazione, è necessario costituire la società tra noi subito dopo l’assegnazione? Considerato infatti che uno degli associati, il sottoscritto, è un farmacista ospedaliero (per il quale il termine di preavviso è di 90 giorni), e volendo evitare di restare per diversi mesi senza stipendio, è possibile costituire al più presto una società inattiva?

I profili di incompatibilità del farmacista ospedaliero per l’assunzione della quota sociale di una società di farmacisti potrebbe assumere rilevanza, stando alla lettera dell’art. 8 della l. 362/91, sin dal momento della costituzione della società che è comunque necessario formare – per rispondere ad altro Suo specifico interrogativo – subito dopo l’accettazione della sede, perché il rogito di costituzione è uno dei documenti che deve ineludibilmente essere prodotto unitamente all’istanza del rilascio del provvedimento di autorizzazione all’esercizio della farmacia.

L’art. 8 parrebbe cioè sancire il principio secondo cui è la partecipazione alla società in quanto tale ad essere incompatibile, ad esempio, con “qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato” e/o con “la posizione di collaboratore (o titolare o direttore) di altra farmacia”, e dunque – proprio nel caso del farmacista ospedaliero – l’incompatibilità sarebbe addirittura duplice, trascurando un eventuale terzo profilo di impedimento derivante dalla normativa che disciplina il rapporto di lavoro dei farmacisti ospedalieri.

Ma coniugando tra loro, sul piano sistematico, gli artt. 7 e 8 della l. 362/91, potrebbe invece dedursi che l’incompatibilità – qualsiasi ipotesi di incompatibilità – possa forse aver rilievo e quindi entrare in funzione soltanto al momento in cui la società diventi titolare di farmacia, tenuto conto che l’art. 8 richiama le società di cui al precedente art. 7, che a sua volta si rivolge a società di persone titolari di farmacia.

Questa, come si vede, sembrerebbe in definitiva una questione ancora aperta, quanto in ogni caso molto delicata perché inerente agli aspetti strutturali delle società di farmacisti.

La Sua idea però della società “inattiva”  non è campata in aria, e del resto non è nuova, perché proprio sulla “inattività” della società (non essendo ancora titolare di farmacia) possono ancorarsi e trovare fondamento numerose ipotesi di lavoro.

Senonché, come accennato, qui il problema deriva dalla lettera dell’art. 8, che la Regione e/o il Comune e/o l’ASL potrebbero anche risolvere in termini di massimo formalismo, negando quindi addirittura il rilascio della titolarità laddove in cui ritenga illegittimamente formata la società appunto per la Sua incompatibilità al momento della costituzione.

Nel concreto sarebbe quindi probabilmente preferibile che Lei acquisisca anche in via breve il parere delle varie amministrazioni (soprattutto di Asl e Comune) prima di avventurarsi in un groviglio di vicende che, diversamente, si rivelerebbero forse eccessivamente gravose, sia per gli oneri connessi ad un eventuale ricorso al TAR, ma anche per la responsabilità che Lei rischia di assumere nei confronti dei co-vincitori nel caso di pregiudizi irreparabili loro derivanti da una scelta rivelatasi sbagliata.

Dinanzi a un parere negativo, allora, potrebbe essere tutto sommato molto più “pragmatico” accelerare la cessazione del rapporto di lavoro con l’ospedale, pure accollandosi l’eventualità di dover subire una trattenuta per il mancato preavviso e/o di restare per un certo tempo privo di retribuzione in caso di eccessivo ritardo nell’attivazione della farmacia.  

Per completezza, tuttavia, la rinviamo all’articolo (“Un altro “convitato di pietra” dei concorsi straordinari sono forse cadute le disposizioni sull’incompatibilità del socio”), da cui potrà trarre qualche spunto diverso e soprattutto indicazioni ulteriori circa le scelte che Lei è chiamato a operare in questa sofferta e controversa fase post-graduatoria.

Questo articolo sul concorso straordinario farmacie è stato redatto dallo Studio associato Bacigalupo – Lucidi e Sediva Srl 

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