Il ricorso al Tar contro la delibera della Giunta emiliana e la questione delle  sedi di Reggio E. – Riparte il concorso pugliese  – QUESITO

 

Vorremmo sapere a che punto è il ricorso contro la deliberazione emiliana che sta mettendo in pericolo la nostra partecipazione ad un altro concorso ormai vicino agli interpelli.

Abbiamo però letto che anche le 6 sedi di Reggio Emilia avrebbero dovuto essere offerte agli interpellati senza considerarle sub judice, perché già al momento della delibera il ricorso per quelle sedi era stato respinto.

 

  • Concorso Puglia

Prima un cenno doveroso alla procedura pugliese, che può infatti ora riprendere il suo corso dato che ieri il Tar barese – con ord.  n. 109 del 23/2/2016 – ha rigettato l’istanza di sospensione (definitiva) della graduatoria per la parte riguardante le due sedi di Francavilla, ritenendo prevalente – nella comparazione degli interessi in ballo – “quello della Regione alla definizione del concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, atteso che l’eventuale assegnazione, nelle more della definizione del giudizio, delle sedi qui controverse avverrebbe comunque con riserva”.

Partiranno quindi da un giorno all’altro le assegnazioni definitive delle sedi, comprese le due di Francavilla, a meno che il gioco delle mancate risposte agli interpelli e/o delle successive rinunce non abbia finito per impedirne nel concreto l’assegnazione ai primi interpellati.

Naturalmente, nonostante l’ordinanza del Tar, ambedue le sedi restano tuttora sub judice nel senso ormai a tutti noto, continuando a gravare su di esse la pendenza dell’originario ricorso contro la loro istituzione.

  • Concorso Emilia Romagna

Passando ora al quesito,  che pone dunque due  questioni riguardanti il concorso emiliano,

è chiaro che la tesi (generata dalla grande fantasia giuridica della Giunta) della titolarità “pro quota” o in “comunione indivisa” – se non viene quanto prima sconfessata dal giudice amministrativo – può continuare ad avere riflessi gravemente pregiudizievoli per le aspettative, e per le scelte da operare in tempi strettissimi, di chi abbia partecipato anche ad altri concorsi.

Nella Sediva news del 26/1/2016 abbiamo fatto qualche cenno a due delle tante e sciagurate vicende che – nel “vigore” della delibera emiliana – potrebbero ragionevolmente trovar corpo molto presto, e per comodità riportiamo quanto scritto in quell’ occasione.

La prima si risolve in questi interrogativi: come potrà/dovrà atteggiarsi, nelle altre regioni, l’amministrazione (Comune o Asl) competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia, quando si troverà di fronte – perché assegnatari di una sede nel concorso straordinario bandito nel territorio regionale di appartenenza – più farmacisti uno dei quali, o tutti loro, siano stati immessi nel diritto di esercizio di una farmacia emiliana quali co-titolari o titolari pro quota, e per ciò stesso equiparabili a titolari in forma individuale?

Dovrà forse cioè quell’amministrazione tener conto dell’inoppugnabilità del provvedimento del comune emiliano (se ovviamente medio tempore non sospeso o annullato dal Tar) e dunque – escludendo evidentemente una sua pur minima condivisione della tesi della GR (perché altrimenti, udite udite, quell’amministrazione avrebbe gioco facile nel richiamarsi tout court all’art. 112 TU.San.) – essere costretta a negare il rilascio della titolarità all’associazione vincitrice, perché composta da uno o più titolari di farmacia, come tali incompatibili ex art. 8 l. 362/91 con lo status di socio da assumere nella società di persone tra loro costituita?

Temiamo che il diritto amministrativo imponga sciaguratamente una risposta affermativa, aberrante finché vogliamo.

La seconda vicenda da richiamare brevemente è quella dell’incompatibilità – come ulteriore conseguenza applicativa della tesi ministeriale/emiliana – del possesso di una quota sociale (non importa se la farmacia è rurale o urbana) con la “posizione di titolare” della farmacia conseguita per concorso in forma associata.

Né  il  Ministero,  né  la  Giunta,  hanno  affrontato  direttamente

[ma  se  lo  saranno posto  il

problema?] questa specifica questione e però ne abbiamo parlato noi ripetutamente: se il vincitore in forma associata assume la contitolarità o la titolarità pro quota dell’esercizio assegnato, non c’è dubbio che la sua “semi-perfetta” riconducibilità alla categoria dei titolari di farmacia in forma individuale gli comporta l’incompatibilità prevista sub b) dell’art. 8 della l. 362/91.

E quindi: o egli non partecipa e/o comunque si sottrae all’assegnazione in forma associata, facendo così decadere dalla procedura l’intera compagine [con tutto il finimondo che potrebbero muovere a carico del “reprobo” i suoi sodali], oppure, se vuole accettare la sede con i coassociati, deve fare i conti con il Comune e/o l’Asl competenti territorialmente per la società cui attualmente partecipa, nel senso che ‑ condividano o non condividano la tesi della contitolarità, e siano o non siano amministrazioni emiliane – l’Asl e/o il Comune adotteranno [id est: dovranno adottare] a carico della società stessa, appunto per la sopravvenuta incompatibilità di quel farmacista con lo status di socio, i gravi provvedimenti di cui al comma 3 dell’art. 8.

Come peraltro è anche possibile naturalmente che l’Asl e/o il Comune condizionino il rilascio della titolarità a favore dei covincitori (o della società tra loro costituita) alla previa cessione della quota da parte di quel farmacista. Ma cambierebbe poco.

Potremmo insistere nell’arduo tentativo di srotolare l’intricato gomitolo di questa matassa ormai grottesca, perché molto più numerose e altrettanto nefaste potranno rivelarsi le fattispecie concrete che insorgeranno, ma ci dilungheremmo oltre ogni limite di sopportazione per chi leggerà queste note, e bisogna piuttosto augurarsi che il ricorso al Tar Emilia, che sta per essere proposto contro la deliberazione giuntale, possa essere definito rapidamente, come d’altronde le nuove regole sul processo amministrativo potrebbero anche permettere”.

 

Continuando il discorso di allora, l’impugnativa al Tar Emilia è stata effettivamente proposta da alcune compagini assegnatarie e il ricorso potrebbe essere discusso nella fase cautelare già nel mese di marzo, ma è auspicabile che in tale circostanza i giudici bolognesi si convincano a definire direttamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata (c.d. breve).

Del resto i presupposti indicati nell’art. 60 del cpa sussisterebbero, perché si tratta in realtà di risolvere una questione di puro diritto per la cui definizione, una volta “accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria” (agevole  in questo caso da verificare), il Tar

deve quindi semplicemente decidere se quella tesi ha o non ha un fondamento giuridico.

Se i giudici opteranno per la sentenza breve – però, visti certi precedenti bolognesi, questo è purtroppo tutt’altro che sicuro, tanto più che la Regione potrebbe in ogni caso sempre contrastare in udienza la richiesta – non disperiamo in una rapida decisione di accoglimento del ricorso nel merito o, in subordine, dell’istanza di sospensione della delibera che tuttavia, guardando ai suoi effetti pratici sulle fasi successive alle assegnazioni definitive, non sarebbe certo la stessa cosa.

Diversamente, si rivelerà necessario trasferire la vicenda al Consiglio di Stato.

Quanto alle 6 sedi reggiane, figuravano nell’Elenco n. 2 allegato alla stessa deliberazione di Giunta del 14/12/2015 e in ordine ad esse il provvedimento indicava trattarsi di sedi sub judice ritenendo ancora pendente il ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione contro la decisione del Consiglio di Stato che aveva comportato l’inclusione anche delle 6 sedi nel concorso straordinario.

Ora, alla data della delibera le Sez. Unite avevano però già rigettato (con sentenza pubblicata il 24/11/2015) il ricorso, liberando quindi definitivamente le sedi da qualsiasi peso o gravame, ma – pur essendo stata la Regione parte nel giudizio dinanzi alla Suprema Corte – nessuno  curiosamente ne aveva dato notizia agli uffici della Giunta, quel che avrebbe evidentemente consentito di escludere subito le 6 sedi dall’elenco di quelle sub judice e permettere dunque agli interpellati di farvi affidamento senza riserve o timori di alcun genere.

C’è indubbiamente qualche profilo di responsabilità regionale in questa storia, ma è difficile per gli interpellati delusi dall’assegnazione percorrere la strada giurisdizionale (ricorso straordinario al Capo dello Stato) o quella amministrativa (istanza di autotutela alla Regione), perché ognuno dei tre elenchi allegati alla delibera reca nel titolo una precisazione/avvertenza (“ricognizione conclusa nel mese di ottobre 2015”) che almeno per le sedi di Reggio sembra porre la Regione al riparo da qualsiasi iniziativa anche giudiziaria.

Piuttosto, ed è una notazione personale, anche uno studente all’ultimo anno di giurisprudenza – se interpellato da un vincitore fortemente interessato a una delle 6 sedi ‑ non avrebbe avuto grande difficoltà a rassicurarlo circa l’esito di quel temerario ricorso in Cassazione, che non per nulla ha visto condannato il ricorrente (il Comune di Reggio E.) al pagamento delle spese processuali per oltre 10.000 euro, denaro pubblico perciò gettato alle ortiche per il perseguimento di un obiettivo manifestamente irraggiungibile da parte di un ente pubblico titolare già di  parecchie farmacie e voglioso di incrementarne il numero a ogni costo.

Anche i vincitori interpellati in altri concorsi caratterizzati da sedi indicate sub judice avrebbero fatto/farebbero comunque bene – prima di escludere o porre in secondo piano quelle sedi rispondendo agli interpelli – a sentire almeno qualche laureando in legge, perché non sono poche le sedi che quasi ictu oculi figurano sub judice solo sulla carta.

Ma probabilmente, scottati da tutto quel che hanno visto e stanno vedendo, i concorrenti temono ormai anche l’acqua tiepida.

A tutto beneficio, come abbiamo osservato molte volte, dei secondi, terzi o quarti interpellati…

Questo articolo sul concorso straordinario farmacie è stato redatto dallo Studio associato Bacigalupo – Lucidi Sediva Srl