L’intervento del cds sul Concorso Straordinario Campano

articolo di Gustavo Bacigalupo - Sediva News

Secondo il Tar Campania [ord. 837 del 22/4/2020], l’equipollenza tra il diploma di laurea di scienze dell’alimentazione e le lauree indicate dalle norme regolatorie nel concorso straordinario campano [e dalla Commissione esaminatrice], affermata nell’art. 1 del Decreto interministeriale 9/7/2009, deve intendersi circoscritta alla finalità espressamente ivi indicata della “partecipazione ai pubblici concorsi”.

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Questa equipollenza non può pertanto ritenersi tout court estensibile anche alla “diversa valenza del titolo ,come attributivo di punteggio ulteriore ”, e dunque rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione operare o meno tale estensione attribuendo ai concorrenti in possesso della detta seconda laurea un “punteggio ulteriore”.

E nella fattispecie, sempre a giudizio del Tar, il mancato riconoscimento a quel diploma di laurea di un “punteggio ulteriore” deve considerarsi frutto di un esercizio di discrezionalità tecnica “ sorretto da criteri che non appaiono illogici né sproporzionati”.

Di qui il diniego di sospensione dei provvedimenti impugnati da una formazione concorrente, e in particolare della graduatoria definitiva, dei verbali della Commissione e della scheda di valutazione titoli. 

Il Consiglio di Stato [ord. 3725 del 24/6/2020: qui sono cliccabili ambedue le ordinanze] è stato però di avviso diverso: “ anche a prescindere dalla condivisibilità del principio affermato da primo giudice in sede cautelare ”, infatti, L’intervento del CdS sul concorso straordinario campano  “l’esito cui è giunta la Commissione nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica appare, alla prima delibazione propria della fase cautelare, non del tutto perspicuo sotto il profilo del percorso logico seguito”.

In riforma dell’ordinanza dei primi giudici, quindi, il Supremo consesso accoglie l’appello cautelare e, in particolare, “ ammette con riserva le appellanti in graduatoria, con punteggio provvisorio comprensivo di quello spettante per la seconda laurea”.

È un preannuncio di accoglimento dell’appello anche nel merito, ove naturalmente il Tar respinga il ricorso? Non ci giureremmo e d’altronde – anche da quel che leggiamo – non si può escludere nessun esito conclusivo di questa vicenda. Ora, è vero che il CdS sollecita anche la fissazione dell’udienza di merito dinanzi al Tar, ma ci vorrà sicuramente del tempo [cui verosimilmente si aggiungerà anche quello necessario alla definizione del giudizio di appello] che perciò allungherà ulteriormente la procedura, che già per conto suo è stata l’ultima a prendere avvio.

E nel frattempo? È possibile evidentemente che – in autotutela e d’ufficio, oppure in autotutela ma su istanza di parte – vengano ammesse con riserva, e sempre “con punteggio provvisorio comprensivo di quello spettante per la seconda laurea ”, tante altre formazioni pienamente sovrapponibili a quella ricorrente per la mancata valutazione sempre della laurea in scienze dell’alimentazione [o “Scienze e tecnologie alimentari”] o anche, perché no?, per la mancata valutazione di altre lauree parimenti pretermesse: a questo proposito chi vuole potrà consultare, con i soliti clic, sia il testo degli artt. 1 e 2 del Decreto interministeriale che soprattutto la Tabella ad esso allegata.

È chiaro però che in tale evenienza si renderà necessario un lavoro molto impegnativo di rivalutazione di tutte queste posizioni con il risultato L’intervento del CdS sul concorso straordinario campano di allungare a dismisura i termini di svolgimento delle fasi successive e di rinviare perciò alle calende greche l’avvio del primo interpello.

Del resto, è vero che il provvedimento del CdS “fa stato” solo per la formazione ricorrente, ma è difficile pensare che gli altri concorrenti – ove virtualmente anch’essi coinvolti – non compiano tutti i passi necessari per la migliore tutela, anche se per ora soltanto interinale, dei loro interessi. C’è insomma da prevedere ancora un gran daffare in Campania.