LA “LIBERAZIONE” DEI TITOLARI PRO QUOTA DOPO IL TRIENNIO

articolo di Gustavo Bacigalupo dello Studio Associato Bacigalupo – Lucidi e Sediva Srl
 

Quali scenari si aprono ai soci di una farmacia di nuova istituzione ora che sono scaduti i tre anni? Siamo liberi di poter cedere le quote della snc o acquistare una seconda sede con la stessa società? Decadono tutti i vincoli della titolarità pro quota? E ognuno di noi è anche libero di partecipare a un concorso ordinario che sta per essere bandito o questo ci può essere vietato come crediamo di aver letto?

Il quesito, è chiaro, riguarda una farmacia conseguita in forma associata da oltre tre anni [naturalmente in un concorso straordinario] per la quale la titolarità del diritto d’esercizio è stata riconosciuta personalmente a ciascuno dei vincitori, cioè pro quota tra loro, mentre l’azienda farmaceutica è stata sin dalla sua attivazione condotta/gestita da una società di persone (snc in questo caso) costituita e posseduta “su base paritaria” dagli stessi covincitori.

È la teoria, come sapete, che si fonda sulla scissione per un tempo non inferiore a tre anni tra titolarità e gestione della farmacia, in deroga al principio dell’inscindibilità tra le due componenti al quale – fino alla sentenza n. 1 del 17.01.2020 dell’Adunanza Plenaria del CdS – ritenevamo [meglio: i più ritenevano] che il legislatore avesse derogato solo nelle due specifiche vicende della farmacia comunale da un lato, e della farmacia in gestione ereditaria dall’altro.

Ignoravamo invece che – come ha precisato ora la A.P. – il Crescitalia avesse nel frattempo introdotto una terza deroga con riguardo all’ancor più specifica ipotesi dell’assegnazione a più farmacisti in associazione tra loro di una sede/farmacia all’esito di un concorso straordinario.

Ma oggi che è decorso il famoso triennio, tutti voi potete certamente [anzi, dovete, perché è un passaggio ineludibile specie se progettate tante altre cose] cedere/conferire alla società la quota di titolarità di ciascuno e però sarà sufficiente – stando anche a quel che si limitano a richiedere le amministrazioni competenti in queste sempre più numerose fattispecie – una semplice vs. comunicazione/dichiarazione/domanda [congiunta o disgiunta] di attribuzione alla società di tutte le rispettive vs. quote del diritto di esercizio così da riunire finalmente gestione e titolarità.

Dal momento del riconoscimento a suo favore anche della titolarità dell’esercizio, la società sarà quindi libera di rendersi in quanto tale cessionaria di altre farmacie, ma, ad esempio, non di acquisire partecipazioni in altre società titolari di farmaci e per l’incompatibilità – ravvisata anche per queste ultime dalla Commissione Speciale del CdS – prevista nel comma 1 lett. b) dell’art. 8 della l. 362/91, generalmente infatti ritenuta ancora
operante.

La vs. snc potrà evidentemente anche scegliere di cedere a terzi l’unica farmacia odierna trasferendo tout court l’azienda come universitas oppure verosimilmente [anche perché più conveniente dal punto di vista fiscale] procedendo alla cessione delle singole quote sia a persone fisiche, non necessariamente farmacisti, come anche a società di persone o di capitali purché a loro volta – per quanto appena detto – non titolari di farmacie.

Allo stesso modo, ciascun ex titolare pro-quota – ora promosso socio a pieno titolo di una società titolare e gestore di farmacia – potrà cedere la sua quota sociale a uno degli altri soci ovvero, con il loro consenso, a un qualsiasi terzo.

Insomma, “tutti i vincoli della titolarità pro quota” vengono meno. Ognuno di voi è allora anche facoltizzato a partecipare liberamente e senza limiti di tempo a un qualunque concorso ordinario non dovendo neppure temere la “preclusione decennale”: non poter “concorrere all’assegnazione di un’altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall’atto del trasferimento ”, infatti, è un impedimento che il quarto comma dell’art. 12 della l. 475/68 prevede espressamente solo a carico del “farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo” [cioè ai sensi appunto dell’art. 12].

Ben diversamente, l’ex “contitolare” non solo ha conferito/trasferito questa singolare e straordinaria “quota di titolarità”, quindi sicuramente non “la propria farmacia”, ma soprattutto il conferimento/trasferimento non ha coinvolto, né avrebbe potuto minimamente coinvolgere – quel che invece imporrebbe l’undicesimo comma dello stesso art. 12 [“il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se…”] – anche l’azienda commerciale connessa al diritto d’esercizio, trattandosi di un’azienda [già dall’origine] di piena proprietà esclusiva del soggetto-società conferitario: una vicenda in definitiva che non sembra possa quindi ritenersi sussumibile nella sfera di operatività dell’art. 12, che , come abbiamo letto, è la condizione espressa che sola può far scattare la preclusione decennale.

È vero – come il quesito riferisce – che da qualche parte [soprattutto da un paio di amministrazioni comunali emiliane , aggiungiamo noi] è stata invece ventilata l’ipotesi che la preclusione decennale possa essere applicabile anche a carico degli ex titolari pro quota, cioè proprio nei casi come il vostro.

E però, questa è una posizione assunta – anche senza dichiararlo esplicitamente – più che altro per “ammonire” gli ex titolari pro quota circa il divieto per loro di conseguire, singolarmente o congiuntamente, una sede all’esito di un altro concorso straordinario in corso di svolgimento [come per la verità sono ancor oggi tutti i concorsi straordinari anche se a fasi diverse d’interpello, salvo quello campano dove , mentre scriviamo, non è partito neppure il primo].

Senonché, per le stesse ragioni appena illustrate con riguardo al concorso ordinario, la preclusione decennale non può costituire un impedimento per gli ex titolari pro quota neppure in un altro concorso straordinario e pertanto non crediamo che costoro possano essere esclusi dalla graduatoria o dichiarati decaduti dall’assegnazione per il venir meno – come probabilmente suppongono quelle voci – della condizione di “non aver ceduto la farmacia negli ultimi 10 anni” che [come prescrive la nota 4 all’art. 5 di tutti i bandi] deve permanere “fino al momento dell’assegnazione della sede ”.

Semmai, il divieto/impedimento per gli ex titolari pro quota [anche quando siano definitivamente usciti dalla società costituita in ordine alla farmacia vinta all’esito di in un concorso straordinario] di conseguire una seconda sede farmaceutica è una conseguenza che potrà derivare dal provvedimento di qualche Regione e/o del giudice amministrativo che avrà ritenuto – sancendo così l’esclusione dei “reprobi” dal secondo concorso straordinario – di dare esecuzione alla citata sentenza “nomofilattica” dell’Adunanza plenaria.

E questo, nonostante il richiamo della decisione dell’A.p. a sostegno di tale ipotizzato divieto/impedimento non sembri del tutto ortodosso, perché qui si tratta in realtà di una fattispecie alla quale i due assunti di fondo dell’A.p. [piena applicabilità dell’art. 112 TU. e obbligo di scelta tra due sedi] non parrebbero pienamente estensibili [v. Sediva News del 17.01.2020: “L’Adunanza Plenaria ai sensi dell’art. 112 ecc.”].

Certo, non possiamo escludere che il CdS scelga egualmente di ribadire anche per queste circostanze il divieto di “doppia assegnazione” invocando una ratio o l’altra di disposizioni vecchie o nuove [non è infatti difficilissimo trovarne…], per poi magari rifugiarsi semplicemente nel “fine di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti ” [al quale fa cenno anche l’A.p.], che è uno dei principî cardine del Crescitalia su cui ci siamo soffermati un’infinità di volte anche in tema di “doppia assegnazione”:
Come peraltro non possiamo neppure escludere, tornando alla preclusione decennale, che il nostro Supremo consesso amministrativo possa estenderla funambolicamente anche agli ex titolari pro quota, tanto più se guardiamo alla sua recente suggestiva decisione del 10.01.2020 n. 229 [v. Sediva News del 14.01.2020: “Ai fini (anche) della preclusione decennale, se una società di persone…”].

È insomma una questione che – almeno in vicende come questa – ci pare ancora da definire compiutamente. Infine, tenete presente che – anche se, come si è visto, la partecipazione a un concorso [perlomeno a quello ordinario] da parte degli ex titolari pro quota deve sicuramente ritenersi libera – lo status di soci di una società titolare di farmacia li costringerebbe comunque, in caso di successo, a cedere la loro quota sociale a ragione della stessa condizione di incompatibilità di cui al citato comma 1, lett. b), dell’art. 8 della l. 362/91 “con la posizione di titolare, gestore provvisorio, ecc.”.