La Giunta emiliana, infatti, con la deliberazione in data di ieri, 14/12/2015 (qui allegata), fa sostanzialmente propria la tesi espressa dal Ministero della Salute con nota del 26/11/2012, che del resto – per la fonte di provenienza – era purtroppo lecito pensare trovasse prima o poi qualche seguace nelle amministrazioni regionali.

Se quindi Liguria e Piemonte, ma forse anche Toscana e Puglia, non hanno preso almeno sinora una specifica posizione in tal senso ma neppure in quello contrario (anche se in Piemonte i comuni stanno rilasciando la titolarità della farmacia a nome e favore della società formata tra vincitori in forma associata, e non a ciascuno di loro e/o a tutti congiuntamente), l’Emilia è uscita ora allo scoperto assumendo testualmente: “Ciò che si vince al termine del concorso è l’autorizzazione ad esercitare la professione di farmacista come titolare di uno dei punti della rete delle farmacie contemplate nel presente concorso, che ecc… In sostanza, quello che si vince mediante il concorso è l’autorizzazione “ad aprire ed esercitare una farmacia“ (artt. 104-118 T.U.) in una delle sedi previste. Tale autorizzazione “è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. E’ vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona

[così l’art. 112 TU.]”.

E poi: “Nel caso di concorso di più professionisti in gruppo, l’autorizzazione eventualmente vinta verrà rilasciata unica pro indiviso, e ad essa verrà applicata la regola che la stessa “è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. E’ vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona”, per ciò intendendosi anche la persona “fisica” formata in modo plurimo cioè in gruppo, e che quindi ciascuno dei singoli partecipanti non potrà cedere o trasferire ad altri la propria quota di autorizzazione, né potrà essere titolare pro quota o per intero di altre autorizzazioni, a pena di decadenza dell’intera autorizzazione nei confronti anche di tutti gli altri componenti il gruppo, e ciò per dieci anni”.

Inoltre: “Il gruppo (?) (N.B.: i decreti toscani hanno invece assegnato le sedi alle “candidature”, lasciando ai comuni la patata bollente) che venga autorizzato all’esercizio di una farmacia mediante il presente concorso, puo’ concorrere per l’autorizzazione all’esercizio di un’altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata alla Regione entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso.”.

Così concludendo: “Sia ai candidati singoli, sia a quelli in forma associata, pertanto, risulterà – egualmente – precluso di accettare l’autorizzazione all’esercizio di due o più sedi, anche in regioni diverse”.

Come si vede, i vincitori in forma associata non diventano “contitolari”, come ha detto il Ministero, ma ciascuno di loro “titolare pro quota” (o “pro indiviso”); a parte però la diversità di vocabolario, le cose non cambiano perché sia al “contitolare” che al “titolare pro quota” si applicherebbero – per una tesi come per l’altra – tutte le norme dettate per il titolare in forma individuale, compreso l’art. 112 TU. le cui disposizioni, come qualcuno avrà certamente rilevato, sono state richiamate pressoché interamente.

Le conseguenze sarebbero dunque le stesse tratte dalla nota ministeriale.

Per quanto ci riguarda, invitando chi ha interesse a leggere l’intero testo della deliberazione giuntale, era infondata la tesi ministeriale, esattamente come è infondata quella della regione emiliana e le ragioni le abbiamo in precedenza illustrate ampiamente (e la prima volta in Sediva news 30/11/2012: “L’inquietante nota ministeriale sul concorso straordinario”, anch’essa allegata).

A questo punto è chiaro che i vincitori emiliani – che possono essere comprensibilmente preoccupati dall’idea di doversi sobbarcare un’iniziativa giurisdizionale – rifletteranno a lungo prima di accettare la sede che verrà loro assegnata, laddove naturalmente la stessa compagine o taluno dei suoi componenti abbia partecipato con successo ad un altro concorso e ritenga di preferire la sede conseguita in quest’ultimo; ovvero, prenderà il toro per le corna contrastando la deliberazione della G.R. Emilia e sottoponendola sin d’ora all’esame del Tar, riservandosi evidentemente di estendere in prosieguo il giudizio anche ai provvedimenti comunali adottati in conformità alla posizione regionale.

Siamo solo all’inizio delle ostilità che prima o poi dovevano essere aperte, e forse è un bene per tutti che una deliberazione del genere abbia visto presto la luce perché si accelereranno i tempi di definizione di questa vicenda pazzesca, foriera di mille conseguenze nefaste, prevedibili e non prevedibili, sulle quali ovviamente torneremo più volte.

Questo articolo sul concorso straordinario farmacie è stato redatto dallo Studio associato Bacigalupo – Lucidi Sediva Srl