Articolo di Simona Zazzetta tratto da farmacista33.it

Le diverse modalità di attribuzione della titolarità ai vincitori in forma associata adottate da alcune regioni, in un concorso che consentiva la partecipazione in forma associata in più regioni, e l’applicazione della maggiorazione del punteggio dei farmacisti rurali sono al centro di due interrogazioni presentate dai senatori Andrea Mandelli e Luigi D’Ambrosio Lettieri,rispettivamente, presidente e vicepresidente Fofi, al ministero della Salute, con l’obiettivo di evitare «contenziosi con eventuali richieste di risarcimento dei danni». In un primo atto (n. 4-05096) è stato fatto presente al Ministro che la normativa ha «consentito ai candidati di partecipare anche in 2 regioni o province autonome in forma sia singola che associata». Nel 2012 (nota del 23 novembre) è stato ricordato che il Ministero, chiarendo che i vincitori in forma associata «possono costituire una società che rileva unicamente ai fini della gestione e non anche ai fini della titolarità che, invece, resta congiuntamente in capo ai soci» ha dato un’impostazione che «crea una dissociazione tra titolarità e gestione della farmacia non espressamente prevista da nessuna norma di legge». Oggi che le fasi del concorso sono invia di definizione, la Regione Toscana ha scelto di «delegare l’autorizzazione all’apertura della farmacia ai singoli Comuni che, pertanto, potrebbero comportarsi in modo diversificato sul territorio» e Regione Emilia Romagna, con una recente determina ha stabilito che «l’autorizzazione vinta in forma associata verrà rilasciata unica pro indiviso con divieto di cumulo di 2 o più autorizzazioni in capo ad una sola persona, a pena di decadenza dell’intera autorizzazione nei confronti anche di tutti gli altri componenti del gruppo». Questo può comportare, si legge nell’atto, che vincitori in forma associata con compagini diverse in regioni diverse «non potrebbero acquisire la titolarità o la contitolarità di entrambe le farmacie, in quanto l’accettazione dell’assegnazione della seconda comporterebbe la decadenza dalla prima; la decadenza avrebbe conseguenze negative nei confronti dell’altro o degli altri associati che di fatto non conseguirebbero la titolarità della farmacia». Altro tema portato all’attenzione del Ministro è la pronuncia del Consiglio di Stato che ha dichiarato «l’illegittimità della clausola del bando che escludeva la maggiorazione a favore dei farmacisti rurali, oltre il superamento del punteggio massimo complessivo da attribuirsi per l’attività professionale svolta» con riferimento all’art.9 L. 221/1968 che riconosce, per i concorsi, tale maggiorazione. Anche in questo caso, si legge nell’atto (n. 4-05095), il rischio è «l’inevitabile instaurarsi di numerosi contenziosi» poiché la piattaforma ministeriale «impediva l’inserimento di ulteriori titoli una volta raggiunto il punteggio massimo complessivo fissato» e «ad avviso di alcuni, la circostanza evidenziata non avrebbe permesso ai farmacisti che hanno esercitato la propria attività in farmacie rurali per almeno 5 anni di godere della maggiorazione contenuta nel citato art. 9». Considerando che alcune Regioni non hanno ancora pubblicato la graduatoria definitiva, «l’applicazione della maggiorazione anche ai concorsi straordinari andrebbe ad incidere sulle graduatorie, generando inevitabilmente contenziosi con eventuali richieste di risarcimento dei danni».