Dal Consiglio di Stato parola definitiva

su concorsi e tetti ruralità

Articolo tratto da federfarma.it

Con una serie di sentenze ravvicinate, nei giorni scorsi il Consiglio di Stato ha messo fine alla querelle relativa a concorsi e tetti per le ruralità. Il punteggio massimo dei 35 punti è invalicabile e non è praticabile la somma delle attribuzioni premiali “tale da realizzare l’esubero del punteggio compensativo di 6,5”.

Questa, in estrema sintesi, la sentenza su diversi contenziosi in varie Regioni. “Il combinato disposto – si legge –  dalla legge 221/1968 e dalla 362/1991 che non vanifica l’intento del legislatore di attribuire un “premio” al farmacista che ha lavorato in sedi disagiate, ma conferma il sistema su cui si fonda il concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, che è certamente quello di valorizzare l’esperienza professionale, ma entro limiti determinati, come dimostra l’esclusione della valutazione dei periodi di esercizio professionale superiori a venti anni”.

I giudici, a sostegno, chiamano in causa anche la Legge Lorenzin (legge 11 gennaio 2018, n. 3): “La nuova disposizione assume la fisionomia della norma di interpretazione autentica, verosimilmente orientata a superare alcune oscillazioni della giurisprudenza amministrativa, indicando con chiarezza il criterio di computo del punteggio aggiuntivo per l’esercizio dell’attività nelle farmacie rurali.

Ma l’opzione ermeneutica indicata dalla norma corrisponde perfettamente al corretto esito interpretativo cui il Collegio ritiene di pervenire, indipendentemente dalla possibile applicazione della legge n. 3/2018 ai giudizi in corso”