Lettera (quasi) aperta di un farmacista finalmente titolare (in forma sociale) di una farmacia

 

Gentile Avvocato Bacigalupo, abbiamo conseguito in tre associati nel concorso straordinario una farmacia in un comune dove erano già in esercizio altre farmacie e la titolarità è stata riconosciuta alla società costituita tra noi. Finalmente abbiamo messo un tassello importante alla nostra posizione perché il Tar ha respinto il ricorso promosso dai colleghi contro la revisione della pianta organica del comune nel 2016, che ha tra l’altro modificato la sede assegnataci per permettere l’apertura di una farmacia in una zona più utile per l’assistenza farmaceutica rispetto a quella in cui era stata aperta in un primo momento.  Siamo consci che ci potrebbe essere ancora il Consiglio di Stato, ma intanto ci godiamo la sentenza del Tar…. Le scrivo affinché possa aiutarmi a divulgare tra i colleghi la nostra storia, quella cioè di una nuova farmacia costretta ad aprire nel deserto e che grazie ad una nuova Amministrazione più attenta ai bisogni della comunità, è riuscita a trasferirsi in un posto consono ad una farmacia, in linea con lo spirito della legge che chiedeva di migliorare il servizio farmaceutico, e non di aumentare le farmacie di numero a patto che venissero messe nel deserto. Purtroppo so di tanti colleghi che sono incatenati in posti agghiaccianti a causa di zonizzazioni comunali un po’ “frettolose”…; vorrei far sapere loro che è possibile, e forse doveroso lottare per scardinare questi vecchi concetti di “pianta organica immobile”. Vorrei dare loro speranza e coraggio per affrontare le proprie Amministrazioni comunali, e le proprie Associazioni di categoria. Devono sapere che in questa battaglia inizialmente saranno soli, ma che ce la possono fare. E che magari noi siamo stati i primi, e poi arriveranno i secondi, e i terzi e così via, finché magari il legislatore si renderà conto di quante energie (economiche, mentali, sociali) vengono sprecate a causa delle parole “pianta organica”, “zone”… Sono anni che leggo tutte le Sue pubblicazioni, e conosco e condivido le sue opinioni.

Raccogliamo senz’altro l’invito pubblicando la Sua email, anche se non siete “stati i primi”… né certo sarete gli ultimi a “lottare per scardinare questi vecchi concetti di “pianta organica immobile”.

Raccogliamo senz’altro l’invito pubblicando la Sua email, anche se non siete “stati i primi”… né certo sarete gli ultimi a “lottare per scardinare questi vecchi concetti di “pianta organica immobile”.

Sono infatti numerose le sedi istituite nel 2012 e collocate malamente, cioè in zone prive di un autentico bacino di utenza per la modesta consistenza demografica e/o prive di locali da adibire all’esercizio della farmacia: a queste vicende, tuttavia, si è posto e si sta ponendo rimedio  [sia  pure  non  sempre  con  adeguata  tempestività]  in parecchie circostanze.

Ricordiamo intanto che in principio le Giunte comunali erano tenute nella revisione straordinaria del 2012 – ma, come ha ribadito di recente e più volte il CdS, sono    tenute allo stesso modo anche  in  quelle  biennali  –  ad  adottare  le  misure  necessarie  o più opportune per “assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico” e “un’equa distribuzione sul territorio” delle  farmacie  e  però  anche  [laddove  tuttavia  il  numero degli esercizi neoistituiti lo permetta] per “garantire l’accessibilità del servizio” altresì nelle “aree scarsamente abitate”.

Ma quando sia emersa l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà di attivare una farmacia in una delle zone individuate come bisognose di una maggiore offerta di farmaci, peraltro, le amministrazioni comunali generalmente non hanno trascurato e non trascurano di intervenire con ulteriori provvedimenti per porre rimedio a tali situazioni.

Sia pure con i tempi talora dilatati dei relativi procedimenti, le Giunte hanno sottoposto e sottopongono dunque a revisione [ordinaria] la p.o. approvata in via straordinaria nel 2012, o addirittura sono intervenute e intervengono con deliberazioni ad hoc,  destinate  cioè  alla  mera  riconfigurazione  di  una  sede  mal  delineata  e/o  al decentramento di sedi infelicemente collocate sul territorio.

Abbiamo letto la decisione del Tar che vi ha riguardato e ci è parsa ben fatta  earticolata, come ineccepibile ci è sembrato l’operato del Comune che, resosi conto delle criticità inerenti all’apertura di una farmacia in una zona che non aveva goduto dello sviluppo residenziale originariamente programmato, è intervenuto a disporre la modifica della sede così da sottrarre la farmacia al “deserto”, come Lei lo definisce, in cui era stata originariamente confinata.

Il che ha naturalmente suscitato gli immancabili ricorsi al giudice amministrativo dei titolari delle farmacie preesistenti, che, s’intende, con tali loro iniziative hanno semplicemente esercitato diritti/interessi loro garantiti anche sul piano costituzionale.

Ora il Tar ha dato loro torto e personalmente crediamo che alla stessa sorte sia destinato anche l’eventuale appello al Consiglio di Stato: sono infatti in ballo questioni – la collocazione e/o l’originaria configurazione e/o le intervenute modifiche di una sede secondo certe modalità e non secondo altre, ovvero in una zona del territorio comunale invece che in un’altra – sulle quali la giurisprudenza del CdS ha ripetutamente affermato l’insindacabilità di scelte ampiamente discrezionali, qui fondate in particolare sul bilanciamento di interessi pubblici [e secondariamente anche privati] riguardanti la “popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione ecc.”.

Sono pertanto scelte eccepibili efficacemente dinanzi al giudice amministrativo soltanto “sotto il profilo della manifesta illogicità, contraddittorietà, o della inesatta acquisizione  al procedimento degli elementi di fatto presupposti alla decisione ”, aspetti che però, stando a questa esaustiva decisione del Tar, non sembrano ravvisabili nel Suo caso.

Però, ripetiamo, sono ormai abbastanza numerose le vicende di questo genere risolte con buona o discreta soddisfazione degli assegnatari delle sedi interessate, e crediamo che siano destinate a crescere sempre più di numero via via che verranno assegnate le sedi [sotto tale profilo] più critiche o borderline, e che anche per questo hanno faticato/faticano a trovare assegnatari decisi a tentarne l’attivazione.

Purtroppo, però, proprio in questi mesi [in cui hanno preso/stanno prendendo il via gli interpelli in Umbria, Abruzzo e Marche e proseguono quelli di Calabria, Sicilia e Lazio] si stanno ingigantendo – con “lacrime e sangue” di parecchie compagini – le conseguenze dell’opzione di alcune Regioni per il conferimento della titolarità pro quota o pro indiviso e/o per il diniego di una doppia assegnazione, ma nella sostanza anche per la lunga scia di incertezze che ha lasciato su molti fronti l’improvvido parere della Commissione speciale del CdS.

Dissolvimento di compagini [comunque  negligenti  per  non  aver previamente formalizzato nessun accordo “interno” che disciplinasse in un modo qualunque il materializzarsi di questi scenari], mancate risposte agli interpelli, non accettazione della sede assegnata, non apertura della farmacia, annullamento d’ufficio di autorizzazioni [assentite alle persone fisiche in forma di “contitolarità” ovvero alle società di persone tra loro costituite] per l’emergere dell’avvenuta assegnazione in altro concorso straordinario di un’altra farmacia – a  propria  volta  oggetto  di  rilascio  di  altra  titolarità  –  alla stessa compagine o a una compagine diversa ma con un componente “comune”; e così via.

Sono del resto temi già affrontati ampliamente ma che soprattutto ora stanno dando i loro frutti avvelenati: ne riparleremo ancora e con la dovuta tranquillità.

Questo articolo sul Concorso Straordinario Farmacie è stato redatto dallo Studio Associato Bacigalupo – Lucidi Sediva Srl