Le complicate assegnazioni definitive delle sedi Emiliane – quesito

Sono un farmacista assegnatario con un collega di una farmacia nel concorso straordinario in Emilia Romagna. Vi scrivo in quanto seguo da vicino da mesi tutta la vicenda emiliana di cui vi state occupando da tempo.

Sono a chiedervi un parere, o un conforto, in merito all’ultimo atto (delirio giuridico mi sembra la definizione migliore) di questa Regione (dove peraltro vivo e lavoro), che sono le delibere 634 e 7347… e a seguire la lettera di assegnazione, che ci è stata recapitata.

Come già saprete la questione è questa: la Regione dispone che «gli assegnatari avranno, ciascuno singolarmente, lo status di titolare di farmacia. Ai fini della gestione associata, i co-assegnatari devono costituire una società di persone optando per una delle tipologie all’art. 7 comma 1 della l.362/91, individuando uno tra i o- titolari che assumerà il ruolo di direttore tecnico dell’esercizio farmaceutico e delle relative responsabilità». Nel paragrafo successivo si parla invece di «società titolare della farmacia» e, siccome in Emilia non ci facciamo mancare niente, ci obbligano a sottoscrivere un impegno di non accettazione di altra sede in altra regione.

Vi chiedo perciò se è giuridicamente ammissibile che una regione assegni la titolarità alle singole persone fisiche per poi obbligarle a costituire una società (che però non potrà essere titolare della farmacia?) Il Comune quindi a chi darà l’autorizzazione all’apertura? Pensavo che titolari di farmacia potessero essere: n. 1 titolare singolo o una società di persone fisiche: sbaglio?

 

Tanto per ribadirlo una volta ancora, la posizione emiliana – e almeno qui la pensiamo più o meno tutti allo stesso modo – sembra destituita

[al pari di quella ministeriale sulla “contitolarità”] di un benché minimo serio fondamento, indipendentemente, si badi bene, da come si veda e/o si intenda risolvere la questione della “duplice assegnazione”.

Infatti, il rilascio ai vincitori in forma associata – ritenuti una curiosa “persona fisica formata in modo plurimo” – di un’autorizzazione “unica pro indiviso”, cioè “pro quota”, equipara perfettamente tutti loro a titolari di farmacia in forma individuale,  con conseguenze che vanno dunque ben al di là di un ostacolo insuperabile all’acquisizione di un’altra sede farmaceutica a seguito di un altro concorso straordinario da parte della stessa compagine (ovvero, ancor più gravemente, di una compagine diversa ma al cui interno figuri un farmacista partecipe anche all’altra).

È chiaro però che nel concreto gli uffici regionali, ancor più di quelli ministeriali, hanno inteso/intendono scongiurare proprio l’eventualità di una “duplice assegnazione” nel senso appena chiarito, ma il brutto dell’intera vicenda è che un tale obiettivo lo si è forse voluto perseguire ad ogni costo, perché la tesi – affermata per giunta in termini farraginosi e straordinariamente apodittici – é priva di un qualunque sostegno nel sistema vigente, nel quale del resto la costruzione emiliana non si degna di ancorarsi seppur latamente e/o indirettamente.

La figura della “titolarità pro quota” o rilasciata “pro indiviso” – una sorta di “multi titolarità” – è invero del tutto sconosciuta all’odierno assetto normativo che (come osserva anche Lei) ascrive la titolarità della farmacia, secondo il disposto del primo comma dell’art. 7 della l. 362/91, soltanto a farmacisti in forma individuale o a società personali di farmacisti.

Ben diversamente, rilasciare ai co-vincitori quali persone fisiche l’autorizzazione all’esercizio della farmacia conseguita nel concorso emiliano reca a loro carico tutte le preclusioni che notoriamente ineriscono al titolare individuale e che, quasi a scanso di equivoci, vengono dapprima chirurgicamente dettagliate nei tre provvedimenti regionali [Deliberazione G.R. 14/12/2015, Deliberazione G.R. 2/05/2016 e Determinazione Dirigenziale 5/05/2016], e da ultimo – per renderne direttamente edotti tutti i componenti l’associazione vincitrice, nel caso in cui non le avessero ancora colte appieno – replicate per buona parte anche nella successiva comunicazione via PEC di assegnazione definitiva della singola sede.

Ma, come non bastasse, questa comunicazione viene trasmessa agli assegnatari con tanto di modulo da restituire firmato in segno di una misteriosa “accettazione definitiva”, quando nel sistema dei concorsi straordinari è già “definitiva” quella inviata dai co‑vincitori via PEC nei quindici giorni dalla ricezione dell’assegnazione provvisoria, e non ne sono perciò contemplate altre; l’impressione quindi è che questo sia un maldestro accorgimento partorito dalla fantasia senza limiti della Regione non tanto per ricavarne un’inutile “accettazione definitiva” della sede da parte degli assegnatari, quanto per costringere questi ultimi (che non avranno sicuramente l’ardire di esprimere nel modulo riserve di qualsiasi natura) a sottoscrivere al tempo stesso la dichiarazione ivi contenuta [in realtà priva di autentica rilevanza giuridica] di “accettare l’assegnazione della sede consapevole/i della decadenza della [rectius: dalla] stessa in caso di accertamento di sopravvenuta nuova titolarità di altra sede da parte anche di uno solo dei co‑assegnatari”.

E’ insomma un escamotage che sembra piuttosto disvelare le preoccupazioni regionali sulle gravi criticità dell’ipotesi prescelta.

Ma, affermato finalmente  in termini non equivoci – dopo averci girato parecchio intorno – che “Tutti i vincitori in associazione avranno, ciascuno singolarmente, lo status di titolare di farmacia” [così sub 7) la Determinazione Dirigenziale 5/05/2016], la Regione si è in extremis convinta [infatti, a questo tutt’altro che insignificante profilo sino a qualche giorno fa l’amministrazione emiliana non aveva neppure accennato se non, come si è rilevato di recente dal sito regionale, come mera eventualità/facoltà (?) per gli interessati] che una società di persone deve essere comunque formata tra i co-vincitori, come d’altra parte era/è ineludibile nel sistema codicistico dato che l’esercizio collettivo di un’impresa commerciale configura in quanto tale una società, di fatto o irregolare o regolare che sia.

Si tratterebbe, certo, di una semplice società di gestione, ma di per sé non ne deriverebbe alcun vulnus giuridico.

La conseguenza sul piano pratico, seguendo questi assunti, sarebbe allora che tutti i co‑assegnatari (di farmacie emiliane, e forse non soltanto emiliane) potrebbero trovarsi nella scomoda posizione di dover fronteggiare sia i casi di incompatibilità che gravano sul titolare in forma individuale (come ognuno di voi sarebbe) e sia quelli previsti dall’art. 8 della l. 362/91 a carico del socio; e, come sapete, non tutti gli uni coincidono con tutti gli altri. E ne scaturirebbe uno scenario grandiosamente confliggente con tutto quel che conosciamo.

Per quanto ci riguarda, però, continuiamo a credere che il Consiglio di Stato non possa condividere una tale impostazione – in ogni caso assunta soltanto dalla Regione Emilia – e finisca per ricondurre anche la vs. vicenda nell’alveo applicativo dell’art. 7 e riconoscere perciò la società come tale, tra voi costituita, titolare della farmacia.

Ci pare pertanto inutile soffermarsi ulteriormente su aspetti trattati numerose volte, che d’altronde anche Lei sembra aver ben presenti e condividere pienamente (con quel Suo… “delirio giuridico”).

Tuttavia quella da Lei rilevata in ordine al provvedimento dirigenziale del 5 maggio u.s. non è una notazione contraddittoria, perché il punto 8 della “Determinazione” ‑ quando vuoleinformare, inoltre, i farmacisti assegnatari che l’art. 8 comma 1 lettera b) della legge 362/1991 stabilisce che la partecipazione alla società titolare di farmacia è incompatibile con la posizione di titolare di altra farmacia” – intende riferirsi, evocando appunto la “partecipazione alla società titolare di farmacia”, al farmacista che partecipi attualmente (o progetti in un futuro più o meno prossimo di partecipare) a una società titolare di una farmacia diversa da quella oggetto di assegnazione “pro indiviso” nel concorso emiliano, la quale infatti, stando alle “direttive” regionali, attribuirebbe a ognuno dei co-assegnatari la “posizione di titolare di altra farmacia” rendendo così configurabile per tutti loro l’incompatibilità sub b) del comma 1 dell’art. 8 della l. 362/91.

Quindi, questa diversa farmacia può essere sia – ecco lo stop emiliano alla “duplice assegnazione”! – un esercizio conseguito in un altro concorso [e la cui titolarità, in ipotesi, sia stata o stia per essere conferita alla società formata tra i co-vincitori, come potrebbe ad esempio essere il caso, di cui diremo subito, delle sedi pugliesi],  come pure una qualunque farmacia estranea ai concorsi straordinari di cui sia titolare una società di persone.

In sostanza, secondo la citata “Determinazione” regionale, se Tizio partecipa attualmente ad una società [titolare evidentemente di farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria] non può rendersi titolare “pro indiviso” di un esercizio emiliano se non dopo aver ceduto la partecipazione, ovvero, una volta immesso nella titolarità “pro quota”, non può acquisire neppure in via negoziale (compravendita, donazione, successione, ecc.) quote di una qualsiasi società titolare di farmacia: questo è il senso del punto 8 della “Determinazione”, che del resto illustra soltanto uno dei tanti cinici postulati dell’idea regionale.

Una volta però sterilizzata questa tesi, sperando che questo avvenga e avvenga presto, sarà inevitabile dover affrontare – oltre a tutte le altre questioni “minori” disseminate qua e là nei concorsi e che sembrano spuntare come i funghi ogni giorno di più – anche il problema centrale della “duplice assegnazione” [che, a differenza dell’altro, non tutti vedono in egual modo] alla quale si è opposta recentemente l’ordinanza del Tar Puglia del 6 maggio u.s. di cui abbiamo dato conto tempestivamente.

Ma anche qui sarà il Consiglio di Stato a doversene ben presto occupare, pur se – come illustrato un paio di mesi fa nella Sediva News del 25.03.2016 (“Le quattro (per il momento) tesi contro la duplice assegnazione, ma…”), che per comodità alleghiamo – le conseguenze della costruzione emiliana sono ad amplissimo spettro e tutte di segno negativo per i vincitori in forma associata, mentre quella pugliese allineerebbe se non altro costoro a tutti gli altri farmacisti partecipi a società titolari di farmacia, con la facoltà pertanto di acquisire quote sociali senza vincoli numerici o territoriali e naturalmente anche di conservare quelle eventualmente possedute (in società titolari di farmacie rurali sussidiate o soprannumerarie) alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Inoltre, alcune Regioni stanno, come dire?, alla finestra, attendendo “lumi” dal Consiglio di Stato per poi decidere se omologarsi all’Emilia, o alla Puglia, o fare invece di testa propria, anche se, proprio tenuto conto della sua posizione, la Puglia – al pari delle Regioni che l’hanno preceduta: Liguria, Piemonte, Val d’Aosta e Toscana – assentirà probabilmente la titolarità delle farmacie alle società in quanto tali.

Non possiamo invece sapere quale corno del dilemma prediligerà il Lazio, che però a propria volta ci mette anche del suo preannunciando sul sito il rilascio (forse tra una quindicina di giorni) di “determine” di assegnazione definitiva soltanto per le sedi non sub judice, rischiando in tal modo di doversi difendere da azioni risarcitorie [verosimilmente precedute da atti di diffida] degli assegnatari di queste ultime, cui infatti non verrebbe così consentito neppure di accollarsi liberamente il rischio dell’ipotetica eliminazione di qualche sede sub judice per effetto di decisioni del giudice amministrativo passate in giudicato.

Tutto questo, s’intende, trascurando il piccolo particolare che – a parte la Campania e la Calabria, e sulla carta anche l’Abruzzo – l’autorizzazione all’esercizio di una farmacia è un provvedimento di competenza del Comune o dell’Asl, e dunque di amministrazioni che non ripetono tali loro attribuzioni dalle rispettive Regioni e che perciò possono/devono essere esercitate in piena autonomia.

Non si può pertanto escludere del tutto che qualche Comune o Asl possa discostarsi ‑ anche in Emilia, perché no? – dalle posizioni regionali, anche perché la responsabilità di provvedimenti sbagliati ricadrebbe interamente sulle spalle dei loro funzionari.

Ma questo è un problema diverso, da affrontare se del caso a tempo opportuno.

Questo articolo sul Concorso Straordinario Farmacie è stato redatto dallo Studio Associato Bacigalupo – Lucidi Sediva Srl