Come gli interessati ben sanno, al momento della presentazione con modalità web – tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica del Ministero della Salute – della domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti “per la gestione associata” hanno dovuto, ai sensi (ad esempio) del quarto comma dell’art.5 del bando laziale, “individuare un referente al quale saranno inviate le comunicazioni inerenti il concorso”.

E’ dunque il referente che rappresenta ed “amministra” (nonostante le virgolette, si tratta di autentica amministrazione) l’associazione sin dalla presentazione della domanda e fino all'(eventuale) accettazione della sede, dopo la quale le cose dal punto di vista giuridico potranno/dovranno essere inquadrate diversamente. Ed è il referente che in particolare,quale unico (legale) rappresentante della compagnia associativa, risponde anche all’interpello esprimendo l’ordine di preferenza delle sedi che egli ritiene più adeguato agli interessi propri e dei co-vincitori,come dell’associazione in generale.

Se perciò i componenti dell’associazione nulla al riguardo hanno convenuto o convengono tempestivamente tra loro in forma scritta ( e proprio per questo si sarà in presenza in tal caso di una mera associazione di fatto, ovviamente non riconosciuta), il referente eserciterà il mandato dei co-associati – nel quale infatti si risolve e si sostanzia il potere conferitogli (designandolo appunto come referente) di rappresentarli – senza vincoli particolari quanto alle scelte da operare, ma astretto soltanto all’obbligo di agire (ai sensi dell’art.1710 cod.civ.) con la famosa diligenza del buon padre di famiglia,quella tipica dell’uomo “medio”,che va tuttavia volta a volta considerata secondo la natura e le specifiche caratteristiche delle obbligazioni inerenti al ruolo da lui assunto,ma che in ogni caso,trattandosi verosimilmente di un mandato gratuito,deve qui essere “valutata con minor rigore”.

Certo,il referente – che è comunque tenuto a rendere note ai colleghi “le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato” (art. 1710,sec. comma) – non potrà autonomanente sottrarsi all’obbligo di rispondere all’interpello o rifiutarsi liberamente di accettare la sede assegnata all’associazione; ma cosa potranno davvero imputargli o addebitargli i suoi compagni di cordata se egli nell’ordine di preferenza indicherà al n.1 la sede di Piazza di Spagna e al n.2 quella di Piazza Pitagora e così via?

Poco o nulla,a meno che la scelta delle sedi non si riveli con buona evidenza contraria agli interessi di un’associazione di concorrenti che ragionevolmente,come tale,ha scelto di partecipare al concorso in forma associata per conseguire una sede che sia oggettivamente corrispondente,sotto il profilo economico e commerciale alle esigenze (anch’esse “medie”) di farmacisti aspiranti al conseguimento della titolarità in forma sociale di una farmacia. Come si vede,in conclusione, anche queste considerazioni, peraltro di agevole comprensione, devono convincere fermamente i co-vincitori al definire al più presto in forma scritta le varie intese di cui più volte si è parlato.

Questo articolo sul concorso straordinario farmacie è stato redatto dallo Studio associato Bacigalupo – Lucidi e Sediva Srl 

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