Concorso, approvato l’emendamento “salva-graduatorie” sui 35 punti

 

Articolo tratto da federfarma.it

Nei concorsi per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, il tetto dei 35 punti fissato dal Dpcm 298/94 «è da intendersi comprensivo dell’eventuale maggiorazione» per l’attività professionale che l’articolo 9 della legge 221/1968 riconosce ai farmacisti rurali. E’ quanto recita l’emendamento al ddl Lorenzin approvato nella serata di martedì dall’aula di Montecitorio e sostenuto «con forza e convinzione dal ministero della Salute», come aveva ufficializzato poche ore prima il sottosegretario Davide Faraone. Il provvedimento rappresenta infatti quella «disposizione normativa di interpretazione autentica» che lo stesso Faraone aveva annunciato nel pomeriggio rispondendo all’interrogazione presentata una settimana fa dal deputato di Fi-Pdl Roberto Occhiuto. L’emendamento, aveva detto il sottosegretario, serve a fare chiarezza e soprattutto “disinnescare” la sentenza del 2015 con cui il Consiglio di Stato aveva ammesso che la maggiorazione potesse superare il tetto dei 35 punti.

La disposizione dovrebbe rimuovere definitivamente la spada di damocle che da due anni pendeva sul capo del concorso straordinario: l’intervento dei giudici amministrativi d’appello, infatti, rischia di rimettere in discussione graduatorie e punteggi in tutte quelle regioni in cui le commissioni d’esame si sono attenute ai criteri consolidati. Un rischio che permane finché il ddl Lorenzin non terminerà l’iter parlamentare: ieri sera la Camera ha dato il via libera in seconda lettura, ma ora il testo dovrà tornare al Senato per il terzo passaggio. E con la Legge di bilancio che già spinge, ogni previsione sui tempi è un azzardo.

Intanto la Fofi commenta con forte amarezza il voto con cui martedì la Camera ha cancellato l’articolo 16 del ddl, che tra le altre cose autorizzava l’esercizio in farmacia di altre professioni sanitarie rimuovendo un vecchio divieto del ’34. «Se resta in vigore il testo di oltre 80 anni fa» osserva il segretario nazionale della Federazione degli ordini, Maurizio pace «i cittadini non potranno trovare nelle farmacie un fisioterapista o un infermiere, e non potranno farsi praticare un’iniezione intramuscolare o cambiare una medicazione». Resta insomma in vita una disposizione «in aperta contraddizione con la Legge sulla farmacia dei servizi del 2009, che andava nella direzione di rendere le farmacie dei presidi polifunzionali, con l’atto di indirizzo per il rinnovo della Convenzione e con le esperienze di decine di paesi di tutto l’Occidente industrializzato». E’ con preoccupazione, conclude la Fofi, che «che assistiamo a un’azione legislativa che da una parte toglie vincoli all’azione dei soggetti economici più forti e, dall’altra, mantiene limitazioni che penalizzano in primo luogo il cittadino e l’assistenza sul territorio».

Dalla Camera, infine, il ddl esce modificato anche all’articolo 4, dove sono raggruppati gli interventi in materia di organizzazione e funzionamento degli ordini: resta confermato il tetto dei due mandati per le figure apicali ma salta la retroattività; il voto telematico (uno dei punti più contestati dall’Ordine dei medici) diventa facoltativo e infine l’obbligo di iscrizione all’albo dei revisori dei conti si riduce al solo presidente del collegio, non ai membri effettivi e supplenti. Ma anche in questo caso, i bilanci è meglio tirarli dopo il passaggio al Senato.