Farmacie, concorso straordinario per l’assegnazione di nuove sedi (articolo 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies).

Il ministero della Salute, in collaborazione con le regioni e le province autonome realizza, a suo carico, una piattaforma tecnologica e applicativa unica, per lo svolgimento del concorso straordinario per l’apertura di nuove farmacie, per una spesa massima di 400.000 euro, utilizzando parte delle risorse versate al Ministero dalle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici, per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti.

È soppresso il limite di 40 anni per partecipare al concorso straordinario per il conferimento di sedi farmaceutiche in forma associate. Dal 1 gennaio 2015 entra in vigore la norma che obbliga i farmacisti a lasciare la direzione della farmacia privata al compimento dell’età pensionabile (attualmente 65 anni). Le farmacie aperte nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, nei centri commerciali sono considerate sedi urbane, al fine di escluderle dal numero complessivo di farmacie presenti nel comune di appartenenza.

di Andrea Carli e Vittorio Nuti – Il Sole 24 Ore – leggi su http://24o.it/CvtDz

Ecco le novità dell’emendamento:

Piattaforma nazionale per il concorso straordinario.
Al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle procedure relative al concorso straordinario per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche, nonché di assicurare l’interscambio e la tempestiva diffusione delle informazioni, è prevista la realizzazione, a cura del ministero della Salute, in collaborazione con le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di una piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle predette procedure, da mettere a disposizione delle stesse regioni e province autonome e dei candidati. L’onere per la realizzazione della piattaforma, che non può eccedere il limite di 400.000 euro, è a carico del bilancio del ministero della Salute.

Farmacie soprannumerarie
Ai fini della partecipazione al concorso straordinario, per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio “topografico” o “della distanza” ai sensi dell’articolo 104 del TULS, sia anteriormente, sia posteriormente all’entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione.

Concorso straordinario. Punteggi per i ricercatori
È introdotto, esclusivamente per il concorso straordinario, uno specifico punteggio per l’attività svolta dai ricercatori universitarie i corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, ai quali sono assegnati per anno e per ciascun commissario, 0,30 punti per i primi dieci anni e 0,08 punti per i secondi dieci anni.

Assegnazione delle nuove sedi
A seguito dell’approvazione della graduatoria del concorso straordinario, ad ogni vincitore sarà assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria; entro quindici giorni dall’assegnazione, i vincitori del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata; l’inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale ad una non accettazione; dopo la scadenza del termine previsto per l’accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad altrettanti candidati che seguono in graduatoria, secondo la procedura indicata nei periodi precedenti, fino all’esaurimento delle sedi messe a concorso o all’interpello di tutti i candidati in graduatoria; successivamente, la graduatoria, valida per due anni dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalità sopra indicate.

Via il limite dei 40 anni
È eliminato il limite di 40 anni per la partecipazione associata al concorso straordinario.

Prorogato il “pensionamento” a 65 anni
La disposizione di cui al comma 17, in materia di direzione delle farmacie, abbia efficacia dal 1° gennaio 2015 e contestualmente è stata introdotta un’eccezione per le farmacie rurali sussidiate, nei confronti delle quali tale norma non si applica.

Sedi suppletive
È precisato che le sedi farmaceutiche di cui al comma 1-bis dell’articolo 1 della L. 475/1968 (centri commerciali, stazioni, aeroporti, ecc…, le cosiddette “farmacie suppletive”), riservate in prelazione ai Comuni fino al 2022, sono considerate, agli effetti della normativa vigente, come sedi urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel comune in cui sono istituite.