Articolo tratto da farmaciavirtuale.it

Tre farmacisti sono associati per il concorso farmacie, hanno partecipato in due regioni diverse e probabilmente saranno vincitori in entrambe le regioni. Come vanno prese le decisioni? All’unanimità o a maggioranza. Come decidiamo quale regione scegliere?Se esce prima la graduatoria di una regione che gli altri due non vogliono, questi due possono rinunciare,aspettando l’altra, anche se io sono contrario e preferirei questa già’ uscita?

I Suoi interrogativi ribadiscono per l’ennesima volta – anche se a questo punto dovrebbe essere chiaro a tutti i co-vincitori – la necessità irrinunciabile che quanto prima costoro formalizzino un accordo diretto a disciplinare le varie vicende che si possono concretizzare all’esito dell’espletamento delle procedure concorsuali. L’accordo dovrebbe, in particolare, prevedere sin d’ora, quantomeno : a) l’elenco delle sedi che il referente è obbligato a trasmettere alla Regione in ordine di preferenza, rispondendo all’interpello; b) se e quali di questi sedi il referente è obbligato ad accettare in caso di assegnazione; c) il testo del futuro atto costitutivo/statuto della società da costituire tra i co-vincitori dopo l’assegnazione; d) disciplinare il comportamento del referente , per gli stessi aspetti precisati sub a), b) e c), nell’ipotesi in cui l’associazione risulti assegnataria di una sede anche nell’altro concorso, e sempreché non le vengano frapposti ostacoli alla duplice titolarità; e) quale sede prediligere, nel caso in cui l’associazione – risultando appunto assegnataria di due sedi in due diversi concorsi – sia invece costretta, per una ragione qualsivoglia, a sceglierne una e sacrificare l’altra. È nota tuttavia la nostra ferma posizione in ordine alla possibilità di vedersi assegnate ambedue le farmacie vinte a concorso in regioni diverse, in mera applicazione cioè del principio di cui all’art. 7 della L. 362/91 (come emendato dalla legge Bersani del 2006), secondo cui un farmacista può essere socio di … mille farmacie in Italia e direttore in una sola di esse, non condividendo l’arcinoto parere ministeriale circa l’asserita contitolarità della farmacia conseguita che, secondo la tesi del Min. Salute, farebbe capo congiuntamente e singolarmente a tutti i partecipanti/assegnatari in forma associata, rendendo così incompatibile l’assunzione di una seconda titolarità-contitolarità di altro esercizio, tenuto conto del divieto di cumulo (di due titolarità individuali) sancito nell’art. 112 del T.U.LL.SS.. Quell’ “accordo” tra co-vincitori, in definitiva, è fondamentale sotto tutti i profili, e soprattutto con riguardo al testo della costituenda società, che può infatti porre seri problemi tra gli interessati in caso di divergenze, che è dunque necessario definire in via preventiva. Si eviteranno così inutili, spiacevoli e costosi contenziosi.

Questo articolo sul concorso straordinario farmacie è stato redatto dallo Studio associato Bacigalupo – Lucidi e Sediva Srl 

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