Articolo scritto da Maurizio Cini tratto da farmacista33.it

Mentre la regione Liguria ha pubblicato la graduatoria, stanno per scadere i termini per la presentazione delle domande nelle province autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente per 16 e per 20 sedi.
Da notare che la regione Liguria è stata la prima a pubblicare il bando (31 ottobre 2012) e la prima a pubblicare la graduatoria (30 luglio 2014). Si tratta ovviamente di una graduatoria “definitiva” e altrimenti non potrebbe essere, contrariamente a quanto è avvenuto, finora, nella regione Puglia che ha pubblicato una graduatoria “provvisoria”. Ma cosa è la “graduatoria provvisoria”? Lo si può sintetizzare nel seguente concetto: “Noi avremmo fatto così ma, se non vi piace, ditecelo e vedremo che cosa si può fare”. Perché la Liguria non ha fatto altrettanto? Perché la commissione si è assunta le proprie responsabilità lasciando al giudice amministrativo la propria valutazione qualora venissero presentati ricorsi. Così facendo con il provvedimento della Puglia si dà adito alle congetture più strane, al timore di inciuci, od anche a peggiori sospetti. D’altro canto è pur vero che anche la regione Campania, in un precedente concorso “ordinario”, ha prima pubblicato una graduatoria provvisoria e poi quella definitiva. Forse è una delle tante facce della “questione meridionale”.
Passando ora ai bandi che stanno per chiudersi, occorre dire che il ritardo di Trento e Bolzano è dipeso dal ricorso, verso le rispettive leggi provinciali, promosso dalla presidenza del Consiglio dei ministri per conflitto di attribuzione. Le leggi delle due province autonome violavano i principi della riforma dell’inizio del 2012 nelle parti in cui riservavano alla provincia la localizzazione delle sedi, quando invece la legge statale la affida ai comuni. La Corte costituzionale, con sentenza n. 255/2013, ha quindi giudicato costituzionalmente illegittima la competenza della provincia in materia di dislocazione territoriale ma ha lasciato a questa l’individuazione del numero delle sedi per ogni comune. Ovviamente anche la valutazione discrezionale circa la “ulteriore sede” da istituire, quando sia superato il 50% del quorum, spetta alla provincia. Dalla sentenza della Consulta si può allora anche trarre un interessante spunto, utile alle prossime procedure previste, per tutti i comuni italiani, di ricognizione biennale del numero delle farmacie necessarie. Entro il mese di dicembre di quest’anno le regioni dovranno infatti verificare quante farmacie spettano a ciascun comune, in base ai dati Istat della popolazione, ed i comuni dovranno individuare le zone dove istituire le eventuali nuove sedi.
Essendo ormai a regime la nuova normativa, per le sedi che verranno istituite spetta il diritto di prelazione ai comuni per il 50% mentre continua ad operare, fino al 2022, la riserva a favore dei comuni delle eventuali sedi istituite in stazioni ferroviarie e marittima, aeroporti e stazioni di servizio autostradali, a condizione che la farmacia più vicina disti almeno 400 metri. Idem per quelle poste nei centri commerciali con il limite però di 1500 metri.