Concorso e doppia assegnazione, Tar Lazio: per associazioni vale divieto di cumulo

Articolo di Francesca Giani tratto da farmacista33.it

Anche se la gestione della farmacia è in forma associata, in caso di vittoria di sede farmaceutica nell’ambito del concorso straordinario in due regioni differenti è valido il principio del divieto di cumulo di due o più autorizzazioni in capo a un solo soggetto, con la conseguenza dell’obbligo di scelta di una delle due sedi e della decadenza dalla scelta effettuata ove un solo partecipante associato divenga titolare di altra sede di farmacia.

È questo al centro della sentenza del Tar del Lazio di fine ottobre, e pubblicata settimana scorsa, che ha respinto il ricorso di un farmacista in associazione, vincitore nel concorso straordinario di una sede in Lazio e in Calabria, per l’annullamento delle disposizioni regionali e ministeriali in cui si prevedeva l’impossibilità di divenire titolare di due sedi farmaceutiche. La sentenza richiama, nelle motivazioni, la ratio della normativa sul «divieto di cumulo di due o più autorizzazioni farmaceutiche in capo a una sola persona, stabilito dall’art. 112, comma 1, r.d. 27 luglio 1934 n. 1265» che è «quella di impedire il sorgere di fenomeni di speculazione conseguenti alla concentrazione di più esercizi farmaceutici in capo ad uno stesso soggetto; tale disposizione, prevede che il soggetto autorizzato all’esercizio di una farmacia possa comunque concorrere per il conferimento di un’altra, dovendo, tuttavia – in caso di esito favorevole del concorso – rinunciare entro dieci giorni a quella di cui sia già titolare al fine di non incorrere nella decadenza dalla nuova assegnazione. Si tratta del c.d. principio dell’alternatività, volto a scongiurare la possibilità che un soggetto possa divenire contemporaneamente titolare di più esercizi farmaceutici, imponendogli la scelta tra conservare la sede per la quale è già autorizzato oppure optare per quella conseguita all’esito del concorso».

La «previsione di una scelta in caso di partecipazione con esito favorevole a procedure selettive in due regioni differenti non può che ritenersi applicabile anche alle forme di gestione associata contemplate dalla normativa di cui all’art. 11 del decreto legge n. 1/2012, che ha previsto, l’introduzione di una serie di misure finalizzate a potenziare il servizio farmaceutico mediante l’accesso alla titolarità delle farmacie anche in forma associata, al fine di garantire una amplia partecipazione alle procedure concorsuali anche da parte di soggetti interessati di giovane età», «diversamente costituendo una evidente disparità di trattamento, con specifico riferimento al regime delle incompatibilità, la previsione di condizioni e obblighi ove considerata limitata solamente ai partecipanti alle procedure di assegnazione in forma individuale».

Peraltro, «nella prospettiva delle finalità perseguite dal legislatore volte al potenziamento del servizio farmaceutico e a favorire l’accesso alla titolarità di sedi, la partecipazione a procedure concorsuali anche in due regioni diverse, non può ritenersi in alcun modo un elemento legittimante l’assegnazione di più sedi», dal momento che è «una facoltà limitata alla fase procedimentale della partecipazione alle procedure di concorso ma non anche a quella dell’assegnazione definitiva delle sedi farmaceutiche, poiché in linea e coerente con la finalità assolutamente logica e razionale di evitare concentrazioni o la riconducibilità di più sedi ad un unico soggetto o centro di interessi, sia esso persona fisica o giuridica». Anche «il mantenimento della gestione associata da parte dei partecipanti» deve essere considerato «coerente con il favor partecipationis rispetto alla procedura di assegnazione di partecipanti in forme ed assetti differenti da quello individuale, mediante la sommatoria di punteggi o titoli da ciascuno di essi posseduto, non compatibile con condizioni postume di fatto tese a pervenire a forme di assegnazione a soggetti singoli».

«Dopo varie ordinanze regionali, questa è una delle prime sentenze sul tema» commenta Paolo Leopardi, avvocato. «La sentenza è costruita attorno al concetto che il concorso è un fatto individuale e al principio del favor partecipationis, che privilegia l’apertura del concorso a un maggior numero farmacisti, anche giovani». Detto aspetto «per quanto criticabile sta a significare che, anche se la gestione della farmacia è in associazione, il soggetto vincitore è inteso in termini individuali e la titolarità viene riferita non alla società ma alla compagine associativa». A proposito della sentenza, «rilevo tuttavia che, nelle motivazioni, manca il riferimento alle normative successive relative alle società di farmacisti, per prima la legge 362 del 91, né viene spiegato il motivo di questa assenza». C’è poi un altro aspetto: «In Italia, laddove Regioni hanno permesso l’assegnazione della titolarità alla società o i Comuni, competenti al rilascio delle autorizzazione alle aperture, hanno rilasciato dette autorizzazioni alle società, c’è chi ha potuto godere della doppia assegnazione di sede in Regioni differenti, con danno, per altro, per quei farmacisti in graduatoria che, di conseguenza, non hanno ricevuto l’assegnazione della sede e creando, in questo modo, situazioni diversificate a seconda dei territori».